E se un lavoratore domestico non vuole vaccinarsi?

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Si riparte. In questi primi giorni di settembre stanno riprendendo a tutti gli effetti le attività, con i problemi che l’estate si sta portando dietro: la crisi internazionale dell’Afghanistan, la ripresa dopo la pandemia. E alcuni dubbi.

E se un lavoratore domestico non vuole vaccinarsi?

Per il mondo del lavoro domestico valgono tutte le polemiche in corso su green pass e no vax?

Che fare se un dipendente non vuole vaccinarsi?

La questione è importante e giuridicamente complessa, ma di fatto assolutamente irrilevante per il rapporto di lavoro con una badante, una colf o una babysitter.

Perché è una questione irrilevante?

Proviamo a spiegarlo in modo semplice.

In caso di una assunzione basta chiedere se il lavoratore ha il green pass. Se non l’ha (cioè non è vaccinato né intende farlo) non lo si assume.

In caso di un rapporto in essere: il lavoro domestico è instabile per definizione, nel senso che è legittimo per il datore di lavoro domestico risolvere il rapporto in ogni momento.

Si può licenziare, ovvio, se si ritiene il vaccino una attenzione civica per chi vive intorno a noi.

Nella lettera con cui lo si comunica, inoltre, non è necessario fare riferimento a un eventuale rifiuto da parte del lavoratore di vaccinarsi.

E la sospensione dal lavoro?

La questione risulta altrettanto irrilevante, per gli stessi motivi, anche nell’ipotesi ,di cui tanto negli ultimi tempi si discute, di sospensione del lavoratore dal lavoro, senza retribuzione, in caso di rifiuto da parte dello stesso di vaccinarsi.
La soluzione, seppur dolorosa, altro non è che il licenziamento.

La risoluzione del rapporto di lavoro è disciplinata dall’articolo 40 del Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico (potete anche guardare un video che lo spiega, cliccando qui).

La giurisprudenza

Sono, tuttavia, interessanti gli orientamenti giurisprudenziali che hanno iniziato a formarsi negli ultimi mesi: per esempio dal Tribunale di Belluno (ordinanze n 12/2021 e 3287/2021), dal Tribunale di Modena (ordinanza n.2467/2021) e dal Tribunale di Roma (sentenza. n.18441/2021). In buona sostanza dicono che l’azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non vuole vaccinarsi.

Nelle decisioni dei giudici viene affermato il principio che il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali. E perciò ha l’obbligo – ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile – di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

Continueremo a seguire con attenzione l’argomento.

Fonte: www.nuovacollaborazione.com

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