TFR nel lavoro domestico: l’INL vieta l’erogazione mensile anticipata

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Stop all’erogazione mensile del TFR nel lavoro domestico: le nuove indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e cosa cambia per famiglie, colf, badanti e babysitter.

Nuove indicazioni dell’INL sull’anticipazione del TFR

Con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che l’erogazione mensile del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in busta paga è illegittima, salvo specifici casi previsti dalla legge. Tale pratica, se non conforme, è considerata un’integrazione retributiva e, pertanto, soggetta a contribuzione previdenziale.

Cosa prevede la normativa sul TFR

Il trattamento di fine rapporto (TFR) costituisce una forma di retribuzione differita riconosciuta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro. La disciplina del TFR è contenuta nell’articolo 2120 del Codice civile, che regola sia il calcolo della somma maturata sia i casi specifici in cui il lavoratore può richiederne un’anticipazione.

In particolare, l’anticipazione del TFR è ammessa solo in presenza di determinati requisiti: un’anzianità di servizio non inferiore a otto anni presso lo stesso datore di lavoro, la richiesta da parte del dipendente e la motivazione legata a specifiche esigenze personali come spese sanitarie straordinarie o l’acquisto della prima casa per sé o per i figli.

Applicazione del TFR al lavoro domestico: colf, badanti e babysitter

Nel settore del lavoro domestico, il CCNL prevede la possibilità di anticipare annualmente fino al 70% del TFR maturato, su richiesta del lavoratore. Tuttavia, l’erogazione mensile automatica del TFR non è consentita e, in caso di violazioni, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire il fondo TFR non accantonato, con l’obbligo di versare i relativi contributi previdenziali.

Controlli ispettivi e sanzioni per l’erogazione non conforme del TFR

Laddove venga riscontrata una prassi di erogazione mensile del TFR non conforme alla normativa, il personale ispettivo dell’INL è tenuto a intervenire. In particolare, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, è previsto che venga intimato al datore di lavoro di accantonare le quote indebitamente erogate.

In caso di inottemperanza al provvedimento di disposizione, si applica una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 3.000 euro, con un importo determinato in 1.000 euro, in quanto non è possibile ricorrere alla procedura di diffida prevista dall’art. 13, comma 2, dello stesso Decreto legislativo.

Come gestire correttamente il TFR nel lavoro domestico

Per le famiglie che impiegano Colf, Badanti o Babysitter, è fondamentale rispettare le disposizioni vigenti in materia di TFR, evitando pratiche non conformi che potrebbero comportare conseguenze economiche e legali. È consigliabile consultare il CCNL di riferimento e, in caso di dubbi, rivolgersi a professionisti del settore o a enti competenti per garantire una gestione corretta e trasparente del trattamento di fine rapporto.

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